Decreto Ministeriale 24 luglio 2006

Decreto Ministeriale 24 luglio 2006
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2006 n. 246
Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area Psicologica

 

Repubblica Italiana
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.”
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.”
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, ed in particolare l’articolo 11, commi 1 e 2;
VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 1997 , GU n.140 del 18.6.1997, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore psicologico ;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 17, comma 95;
VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n.242, “Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto” ;
VISTA la legge 18 febbraio 1989 , n.56 , ed in particolare l’ art. 3 ;
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401 , ed in particolare l’ art.8 ;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”, ed in particolare l’articolo 6, comma 6;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n.270, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” che ha soppresso e sostituito il DM 509/99 ;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
VISTO il D.M. 28 novembre 2000, “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie”;
VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n.15, relativo alle procedure informatiche per l’ inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell’ apposito sito della Banca dati del MIUR ;
VISTO il decreto ministeriale 1°agosto 2005 relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ;
TENUTO CONTO che il decreto ministeriale 270/2004 stabilisce all’art.3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’ adunanza del 22 aprile 2004 ;
SENTITO il Ministero della Salute ;
VISTO il parere favorevole dell’ ordine degli psicologi ;
CONSIDERATA la necessita’ di adeguare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell’ area psicologica al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato DM 270/2004 ;
RITENUTA la necessita’ di integrare il citato DM 1° agosto 2005 con riguardo alle specializzazioni abilitanti all’ esercizio della Psicoterapia ;

DECRETA:

Art.1

1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area psicologica, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici , di cui all’ allegato.

2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all’ art.11 della Legge n.341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area psicologica in conformità alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Art.2

1. Le Scuole di Specializzazione di Area psicologica afferiscono alle Facoltà di Psicologia; l’accesso è consentito ai laureati della classe 58/S (Laurea Specialistica in Psicologia) ed ai laureati in Psicologia dell’ ordinamento previgente al DM 509/99.
Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nella classe di cui in allegato lo specialista in formazione deve l’acquisire 300 CFU complessivi, articolati in cinque anni di corso.

2. Per ciascuna tipologia di Scuola, in coerenza con l’ ordinamento di cui al presente decreto , l’ organismo accademico responsabile del corso specifichera’ il profilo professionale dello specialista, le sue competenze in psicoterapia e precisera’ gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

3. I CFU di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro / studente.

4. Gli obbiettivi formativi e i percorsi didattici sono identificati da Attività formative indispensabili per conseguire il titolo . Le Attività sono a loro volta suddivise in Ambiti omogenei di conoscenze e competenze professionali identificate da Settori scientifico disciplinari . Le strutture responsabili della scuola individuano e costruiscono, per le scuole di specializzazione istituite, specifici percorsi formativi per la preparazione di ciascuna tipologia di figure professionali specialistiche, utilizzando i settori scientifico disciplinari elencati negli ambiti coerenti con il raggiungimento degli obbiettivi formativi propri della singola scuola.

5. Le Attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:
a) Attività di base a cui sono assegnati fino a 25 CFU;
b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 190 CFU ;
c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati fino a 45 CFU;
d) Attività elettive a scelta dello specializzando a cui sono assegnati fino a 20 CFU ;
e) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati fino a 15 CFU;
f) Altre Attività a cui sono assegnati fino a 5 CFU.

6. Alle Attività professionalizzanti è assegnato almeno il 70% dei CFU complessivi dell’intero percorso formativo.

7. Le Attività caratterizzanti di cui alla lettera b) del precedente punto 3 sono articolate in almeno:
a)un Ambito denominato Tronco comune identificato dai Settori scientifico disciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni della classe a cui sono dedicati due terzi dei CFU delle Attività caratterizzanti ;
b)un Ambito denominato delle Discipline specifiche della tipologia , identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione a cui è assegnato un terzo dei CFU delle Attività caratterizzanti .

8. Le Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari comprendono almeno i tre Ambiti specificati nell’ ordinamento di cui il allegato, identificati da Settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.

9. Le Attività elettive a scelta dello studente sono comunque coerenti con gli obiettivi formativi e le caratteristiche professionalizzanti delle scuole.

10. Le Attività finalizzate alla prova finale identificano i CFU specificatamente destinati alla preparazione della tesi di Diploma di specializzazione.

11. Le Altre Attività comprendono CFU utili alla acquisizione di abilità linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione.

12. Complessivamente le Attività formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali mediante attività pratiche e di tirocinio comprendono almeno i tre quinti dell’intero corso. Almeno 60 CFU sono dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.

13. Gli ordinamenti didattici delle singole scuole determinano la frazione dell’impegno orario complessivo riservato allo studio individuale, di norma non superiore al 25%.
Art. 3

1. La verifica della qualità dell’apprendimento è affidata a diversi strumenti, quali le prove in itinere, il libretto-diario e la prova finale (basata sulla discussione della tesi di specializzazione) integrate dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti.

2. Condizione indispensabile per l’attivazione della Scuola è che essa disponga di strutture adeguate, per l’esercizio delle attività professionali a fornire un completo addestramento professionale e proporzionate al numero di specializzandi iscrivibili. Adeguati dovranno essere anche il corpo docente e le strutture didattiche a disposizione.
Si rimanda ad altra sede la definizione dei criteri che definiscono i requisiti di idoneità e di accreditabilità delle strutture formative.
Art. 4

1. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui all’ allegato , attivate presso le università sono adeguati alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal MiUR nella Banca dati dell’ offerta formativa .

2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell’adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo .

Art.5

In deroga alle disposizioni di cui all’ art.3,comma 2, del DM 1.8.2005, pubblicato sulla G.U.n. 176 del 5.11.2005, l’ Universita’ di Torino e l’ Universita’ di Roma La Sapienza possono mantenere anche la Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica attivata presso la facolta’ di Psicologia , procedendo alla revisione dell’ ordinamento didattico adeguandosi alla relativa tabella allegata al citato DM 1°.8.2005 entro il termine di cui all’ art.4 del presente decreto .
Art.6

Le specializzazioni di cui all’ allegato del presente decreto, nonche’ quelle in Psicologia clinica, Psichiatria e Neuropsichiatria infantile , di cui all’ allegato del sopra citato DM 1.8.2005, sono abilitanti all’ esercizio della psicoterapia , purche’ almeno 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.
Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 24 luglio 2006
Il Ministro dell’Università e della Ricerca
F.to MUSSI

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