Educazione Continua in Psicologia ECP

Formazione continua in psicologia.

Da anni c’è stata una confusione tra i colleghi psicologi riguardo la necessità di formulare ed uniformare la necessaria formazione continua per la professione di psicologo, confusa con la formazione medica e l’obbligo del raggiungimento di punteggi triennali tramite i così detti E.C.M.  di educazione continua in medicina con corsi di formazione, seminari, convegni, spesso ad uso e consumo entro istituti pubblici e privati della medicina medesima accreditati da enti non sempre vicino alla psicologia e con costi molto spesso purtroppo elevati, soprattutto per i giovani psicologi in formazione.

Il CNOP ha affrontato il tema con una delibera per il regolamento della formazione continua in psicologia, ribattezzata in educazione continua in psicologia, ove si equiparano i crediti formativi già noti come E.C.M. con gli E.C.P. ribadendo con forza la necessità formativa specifica per lo psicologo nei suoi specifici ambiti lavorativi ma lasciando molto più ampio il margine dei contesti formativi ed educativi. Sono mantenuti la necessità e l’obbligatorietà dei crediti per ogni singolo triennio lavorativo.

Alcune estratti del regolamento:

b. Codice Deontologico degli psicologi italiani, Capo 1 Principi generali, Art. 5:

“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Omissis”

 

2. Tutti gli Iscritti all’Albo sono obbligati a seguire percorsi di formazione continua professionale. Gli Iscritti che non sono tenuti alla formazione ECM sono soggetti all’obbligo ECP, nel rispetto del presente Regolamento.

3. Con l’espressione Educazione Continua in Psicologia si intende ogni attività qualificata di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione a significative iniziative culturali nel campo della Psicologia.

4. Si definiscono Provider i soggetti autorizzati ad erogare formazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento e accreditati dal CNOP, per il periodo in cui mantengono i requisiti richiesti.

 

 

Riporto qua il link per l’intero regolamento

 

 

REGOLAMENTO PER L’EDUCAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA

Delibera n. 2 del 27 gennaio 2018 Trasmesso per la validazione al Ministero della Salute

 

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