ECM, L’Ordine del Lazio impugna la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC)

E’ prevista per gennaio 2021 l’avvio della causa promossa dall’Ordine degli Psicologi del Lazio contro la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), che – con una delibera risalente allo scorso 10 giugno – ha impropriamente “esteso” a tutti i professionisti iscritti all’Albo, a prescindere dal contesto lavorativo o addirittura dal concreto esercizio dell’attività, l’obbligo di conseguire crediti ECM a decorrere dal triennio formativo 2020-2022.

Presupposto di tale estensione sarebbe la definitiva inclusione della figura dello psicologo nel novero delle professioni sanitarie a seguito della Legge n. 3/2018 che, a dire il vero, non ha introdotto alcuna novità in materia di ECM, lasciando invece invariato l’impianto normativo originario sulla materia.

Ad oggi, come fatto notare in più riprese dall’Ordine (qui una sintesi sull’argomento), l’intento del Legislatore (Dpr n. 137/2012) è ancora quello di prevedere un doppio binario di formazione: da un lato l’ECM, il cui obbligo è espressamente sancito e valevole per chi lavora a qualsiasi titolo con la sanità pubblica o privata convenzionata; dall’altro la Formazione Continua, che interesserà sì gli psicologi (al pari di tutte le figure professionali organizzate su base ordinistica, anche quelle non sanitarie), ma soltanto a seguito dell’entrata in vigore di uno specifico Regolamento nazionale.

Tale Regolamento – la cui realizzazione è in capo al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) e che gli psicologi attendono ormai da anni – dovrebbe auspicabilmente garantire anche ai professionisti non operanti in ambito sanitario (es. psicologia del lavoro, contesti sportivi, ambito giuridico-forense, etc.) la possibilità di seguire programmi maggiormente in linea con le proprie esigenze formative.

Come ricordato attraverso le pagine di questo sito web, un obbligo per potersi ritenere tale deve fondarsi su un’esplicita previsione normativa, che non è possibile rinvenire nell’attuale quadro delle leggi vigenti. Né può essere considerato atto normativo una delibera della CNFC, tra le cui attribuzioni istituzionali non figura la possibilità di stabilire obblighi per gli ordini professionali né per i suoi iscritti.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio negli anni ha rappresentato in seno al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi che una questione talmente rilevante per la nostra professione venisse gestita e definita internamente alla comunità professionale, senza arrivare a farsela imporre da un soggetto esterno alla categoria, probabilmente senza necessarie conoscenze e consapevolezze circa le peculiarità dei nostri diversificati ambiti professionali e quindi dei diversificati fabbisogni di formazione e aggiornamento.

Con rammarico, oggi, prendiamo atto del fatto che, nel corso dell’udienza di apertura, contro l’Ordine degli Psicologi del Lazio, si sia costituito, oltre al Ministero della Salute (a cui la CNFC fa capo), il CNOP che nelle sue memorie sostiene la liceità della decisione assunta dalla Commissione, ritenendo quindi l’obbligo di ECM sussistente per l’intera categoria professionale.

Quale che sia l’esito del giudizio, contiamo si possa arrivare ad un definitivo punto di chiarezza circa l’obbligatorietà o meno dell’ECM esteso a tutti gli psicologi.

Nell’attesa che la pronuncia giurisprudenziale intervenga a far chiarezza, l’Ordine invita i professionisti che non hanno rapporti di collaborazione con la sanità pubblica o privata convenzionata ad osservare il principio deontologico del costante aggiornamento professionale attraverso modalità formative anche al di fuori dell’offerta ECM.

E’ importante infatti precisare come, quand’anche in sede giudiziale venisse riconosciuto l’obbligo di ECM per tutti a decorrere da inizio triennio (2020-2022), tale adempimento interesserebbe i professionisti soltanto per i due terzi del monte crediti complessivo, ovvero 100 crediti invece di 150 da ottenere entro la fine del 2022.

Sul tema, infatti, è sopraggiunta di recente una significativa novità. In sede di conversione in Legge, il DL 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato modificato con l’introduzione dell’articolo 5-bis, che ha esteso il riconoscimento di un terzo dei crediti formativi (50 crediti) previsti per il triennio 2020-2022 a tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività nel periodo di emergenza COVID-19 (ovvero dal 31 gennaio al, per ora, 15 ottobre 2020).

Si riporta a seguire il testo integrale dell’articolo in questione.

Art. 5-bis  Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

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